Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12.7.2011 n. 160, è entrato in vigore, a decorrere dal 13.7.2011, la Legge n. 106 del 12.7.2011 con la quale è stato convertito il decreto legge n. 70/2011 cosiddetto “Decreto Sviluppo”.
Alle novità previste del decreto, in sede di conversione è stata prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di ottenere il riconoscimento della ruralità, mediante la presentazione all’Agenzia del Territorio di una domanda di variazione della categoria catastale.
Tale richiesta di variazione:
è volta all’attribuzione della categoria:
- A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo;
- D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale;
va presentata entro il 30.9.2011 allegando un’autocertificazione nella quale l’interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di ruralità dell’immobile, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
L’Agenzia del Territorio, entro il 20.11.2011 dovrebbe riconoscere, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità, l’attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora però non riuscisse a confermare la richiesta del contribuente entro il 20.11, lo stesso contribuente può ritenere provvisoriamente attribuita, per ulteriori 12 mesi, la categoria richiesta.
Se entro il 20.11.2012 l’attribuzione della categoria richiesta venisse negata con provvedimento motivato, il contribuente è tenuto al versamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni in misura pari al doppio di quanto previsto dalla normativa vigente.
Continua pertanto il problema dell’accatastamento dei fabbricati rurali che aveva trovato nel Ddl sulla montagna già approvato alla Camera, una risoluzione “intelligente” con un’ulteriore interpretazione autentica dell’articolo 5 del Dl 504/1992 (decreto di introduzione Ici), risoluzione che a tal punto passa in secondo piano (o forse stralciato dallo stesso decreto).
Sembra a tal punto chiara l’intenzione del legislatore di confermare l’orientamento restrittivo della Corte di Cassazione che vuole vincolare la ruralità dei fabbricati, oltre che ai requisiti previsti dalla normativa, anche alla categoria catastale.
Il fatto che la normativa preveda l’autocertificazione del possesso dei requisiti nel quinquennio antecedente in via continuativa, sembra fornito a dare un effetto retroattivo alla classificazione rurale dei fabbricati con il conseguente abbandono di eventuali controversie pendenti in materia di Ici con le amministrazioni comunali.
Le modalità attuative delle disposizioni in esame e la documentazione necessaria sono state definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011. Considerato che il ritardo del decreto ministeriale non rispetta lo Statuto del Contribuente sul principio dei 60 giorni fra nuovo provvedimento normativo e scadenza, l’auspicio è che venga concessa una cospicua proroga all’adempimento.